Intervista a un avvocato della Rota romana
Intervista a Elvira Tarsitano Blasi, avvocato della Rota romana, civilista, moglie e madre. Nel 1993 ha conseguito la laurea in giurisprudenza ed ha iniziato a lavorare come avvocato civilista. Da sempre è impegnata in attività presso un oratorio dei Salesiani, e nell’Azione Cattolica. Nel 2000, presso la Pontificia Università Lateranense, consegue la Licenza in Diritto Canonico, l’anno successivo il Dottorato in Diritto Canonico. Dal 2003 è avvocato della Rota, al termine del corso triennale presso lo Studium Romanae Rotae Tribunalis, con votazione “Summa cum laude”. Ha lavorato in diversi tribunali ecclesiastici italiani come notaio ecclesiastico e, quindi, come difensore del vincolo ad actum presso la diocesi e nello stesso Tribunale Apostolico della Rota Romana. Collabora con consultori familiari diocesani, è referente diocesano del Servizio tutela minori e adulti vulnerabili.
Avv. Tarsitano, cosa si intende per nullità del matrimonio?
Premesso che il matrimonio religioso è indissolubile, la dichiarazione di nullità, attraverso sentenza del competente tribunale ecclesiastico, accerta che il consenso nuziale è stato prestato invalidamente. Perciò il matrimonio non è mai esistito.
Impropriamente, dunque, si parla di “annullamento del matrimonio alla Sacra Rota”. Spesso ci si confonde con la procedura amministrativa “super rato”.
Infatti, nessuna potestà umana può sciogliere il vincolo. Unica eccezione il Romano Pontefice in caso di matrimonio non consumato, attraverso la concessione della dispensa.
Invece, qualora vi sia il ragionevole sospetto, il cosiddetto “fumus boni iuris”, che il consenso nuziale non sia stato prestato validamente, si avvia un processo giudiziario per verificare se quel matrimonio sia esistito o meno. La causa viene promossa presso il tribunale ecclesiastico regionale competente. Può essere quello del luogo di celebrazione delle nozze, del domicilio di una delle due parti o di raccolta delle prove.
In presenza di figli oppure di un coniugio durato tanti anni, a volte le persone sono timorose nell’effettuare una verifica. Anche solo rivolgendosi ad uno specialista (un avvocato della Rota) per analizzare la propria situazione. Naturalmente rimangono saldi i diritti acquisiti e le tutele previste dal diritto civile in materia di prole e di questioni patrimoniali, che esulano dalle competenze del giudice ecclesiastico.
Sono cause promosse per ragioni di coscienza, motivazioni religiose, che si basano sulla verità dei fatti. Possono aiutare pure i divorziati risposati civilmente o chi vive situazioni irregolari. Lo scopo è permettere loro di rientrare nella pienezza della comunione ecclesiale, accostarsi all’Eucarestia e celebrare le nozze in Chiesa.
Avvocato, talvolta c’è un po’ di confusione fra la gente comune. Vogliamo spiegare la differenza tra nullità e divorzio?
Il divorzio è un istituto giuridico che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Perciò prevede la fine di un vincolo legalmente valido.
La dichiarazione di nullità canonica prende atto pubblicamente che quel matrimonio religioso non è mai esistito, perché il consenso era invalido.
Entro i limiti previsti dall’ordinamento giuridico italiano, è possibile richiedere il riconoscimento degli effetti civili di una sentenza ecclesiastica affermativa. Ciò è possibile attraverso il procedimento di delibazione presso la corte d’appello competente. In tal caso la sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico spiegherà i suoi effetti anche in sede civile.
Quali sono i motivi di nullità?
Le cause di nullità matrimoniali possono essere introdotte solo qualora sussistano validi motivi, i cosiddetti. “capi di nullità”.
I vizi del consenso sono molteplici, contemplati in diversi canoni del Codice di Diritto Canonico. Tuttavia non sono suscettibili di una semplicistica classificazione scolastica. Possono essere individuati solo ed esclusivamente da operatori del settore. Quindi da professionisti competenti, esperti e preparati.
Per effettuare questo lavoro di ricerca occorre una consulenza seria, completa e dettagliata. Essa non può ridursi alla compilazione di moduli prestampati, spesso impiegati per agevolare il lavoro dell’operatore. Ciò va a danno della complessità della fattispecie, che richiede invece un’analisi di particolari, dettagli e “adminicula”, garantita solo dal colloquio.
Una specifica attenzione va prestata al capo o ai capi di nullità configurati. Infatti ve ne sono alcuni di difficile prova. E’ compito del professionista individuare anche la fattibilità della causa di nullità dal punto di vista probatorio.
Qual è il ruolo dell’avvocato della Rota nelle cause di nullità matrimoniale?
L’avvocato della Rota viene approvato dal Papa. E’ iscritto in uno specifico albo ristretto, che ha valore universale. Perciò può patrocinare le cause di nullità matrimoniale in tutti i tribunali ecclesiastici del mondo e in ogni grado di giudizio. Questa è la differenza con la figura dell’avvocato ecclesiastico che è approvato dal moderatore del tribunale ecclesiastico della regione di appartenenza e, come tale, operare solo in quella circoscrizione, in quanto munito di titoli inferiori.
Vi è molta confusione ingenerata dal fatto che spesso ci si rivolge a persone prive di titolo, abilitazione, esperienza e competenza, oltre che qualità morali. Anch’esse sono indispensabili per svolgere al meglio questa delicata professione.
Basta che il capo di nullità invocato sia sbagliato per rischiare di compromettere l’intero iter procedurale, in quanto il giudice ecclesiastico deve rispondere alla c.d “formula del dubbio” invocata dalla parte attrice e non può modificarla d’ufficio.
Qual è L’iter legale previsto, nel caso si decida di intraprendere questa causa di nullità, davanti alla Rota ?
Individuati i capi di nullità, sarà premura dell’avvocato guidare la parte nella raccolta dei documenti da allegare al “supplex libellus”. Esso è l’atto introduttivo della causa. Una volta depositata, seguirà il suo corso con l’emissione di vari decreti ad opera del tribunale, quali l’ammissione del libello, la costituzione del turno giudicante, la concordanza del dubbio, l’apertura della fase istruttoria con l’interrogatorio delle parti, l’escussione dei testi, eventuali accertamenti peritali, acquisizioni documentali e altro.
Pubblicati gli atti e conclusa la causa, seguirà il votum e il deposito della sentenza, con conseguente emissione del decreto esecutorio.
Tale iter procedurale mutatis mutandis riguarda pure i processi breviora, frutto delle innovazioni introdotte dal nostro Pontefice in presenza di determinati specifici presupposti.
Qual è la posizione della parte convenuta?
“Parte attrice” è chi introduce la causa e “parte convenuta” l’altro coniuge. Quest’ultimo può assumere diverse posizioni in giudizio: dichiararsi favorevole, collaborare presentandosi all’udienza fissata dal giudice ecclesiastico, rimanere assente. Oppure opporsi costituendosi in giudizio.
In ogni caso, la causa prosegue il suo corso e si addiviene a sentenza.
Spesso si pensa che la posizione favorevole dell’altro coniuge semplifichi il giudizio. Ciò evita lungaggini causate da possibili ostruzionismi procedurali. Tuttavia, nel merito la sostanza non cambia. Il fine del processo è sempre l’accertamento della verità. Tra l’altro, è presente in giudizio la figura del difensore del vincolo. Come dice la parola stessa, ha il compito di difendere la validità del vincolo matrimoniale.
Una nota importante è la segretezza che vige nelle nostre cause. Vi sono una serie di accorgimenti peculiari, quali ad esempio lo svolgimento delle sessioni a “porte chiuse” o il divieto di rilasciare copia dei verbali alle parti.
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